L'INPS, con la circolare 6/08/2004 n.125, rende noto che è stata equiparata la pensione di anzianità a carico del fondo telefonici a quella di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile, con la cessazione della riduzione dell'importo della pensione pari allo 0,50% della retribuzione pensionabile per ogni anno di anticipo della pensione di anzianità rispetto a quella di vecchiaia. L'Istituto previdenziale con al predetta circolare si è adeguato a quanto anche recentemente la Corte di Cassazione ha sentenziato (7266/2004, 7268/2004 e 8435/2004)stabilendo che i titolari di pensione di anzianità liquidata con decorrenza compresa tra il 1° dicembre 1973 e 1° gennaio 1997hanno diritto al compimento dell'età pensionabile di vecchiaia alla riliquidazione d'ufficio delle pensioni nei limiti della prescrizione decennale.