Parliamo delle nuove sfide delle PMI ?
A cura della redazione

Nel 2025 le PMI devono affrontare importanti aggiornamenti normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La formazione diventa centrale, la sorveglianza sanitaria più flessibile, e nuove regole disciplinano l’uso dei locali sotterranei e i piani di emergenza. Un’occasione per trasformare gli obblighi in opportunità di crescita e prevenzione.
Cosa tratta :
Tra aggiornamenti normativi e obblighi formativi, le PMI sono chiamate a un salto di qualità nella gestione della sicurezza sul lavoro. Ecco cosa cambia e come affrontarlo.Nel mondo della salute e sicurezza sul lavoro, il 2025 si è aperto con una serie di novità normative che impattano direttamente sulle piccole e medie imprese. L’entrata in vigore della Legge n. 203/2024, che modifica il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008), e il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 sulla formazione, impongono alle PMI un adeguamento rapido e consapevole.
Formazione: da obbligo a leva strategica
La norma è cambiata. L’idea era quella di accorpare le normative precedenti, innovandole. La formazione non è più solo un adempimento burocratico, ma un vero e proprio strumento di prevenzione e crescita. Un lavoratore formato è un lavoratore più sicuro, più motivato e più produttivo. Le PMI che investono in formazione ottengono benefici concreti: riduzione degli infortuni, minori costi per assenze, miglior clima aziendale e reputazione più solida.Le agenzie formative, ora si chiameranno soggetti formatori e saranno più vincolate e più riconoscibili. C’è una maggiore attenzione da parte degli enti di controllo, tesa ad evitare formazione falsa/finta effettuata da enti discutibili. Se ne parla poco, ma è uno dei veri obiettivi della nuova norma.Il nuovo Accordo Stato-Regioni distingue tra formazione generale (credito permanente) e formazione specifica, con durate variabili in base al livello di rischio (4, 8 o 12 ore). Sono state aggiunte nuove categorie di macchinari per cui è necessaria l’abilitazione. In particolare, i carriponte. I preposti fanno 12 ore invece di 8 e si aggiornano ogni 2 anni. La vera novità (storica) è che i datori di lavori (tutti) devono fare il corso di formazione di 16 ore.L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni, ma le verifiche di apprendimento e di gradimento, diventano obbligatorie. Infine, un vero e proprio cambio di paradigma: dopo sei mesi occorre obbligatoriamente andare a verificare l’efficacia dell’azione formativa svolta. Come ? andando a misurare infortuni, comportamenti, cambi di abitudini, anche attraverso l’utilizzo di questionari e check lists. La vera efficacia si misurerà quindi nella capacità dei docenti di creare attenzione, empatia e rapport in aula, nel personalizzare i contenuti, ma anche nell’utilizzare strumenti digitali e nel coinvolgere attivamente i partecipanti.
Sorveglianza sanitariaiù flessibilità, ma anche più responsabilità
Le modifiche all’art. 41 del TUS introducono importanti novità: la visita medica preventiva può avvenire anche in fase preassuntiva, mentre quella post-assenza superiore a 60 giorni diventa facoltativa, a discrezione del medico competente. Quest’ultimo dovrà anche tener conto di esami già effettuati dal lavoratore, evitando inutili ripetizioni.Il giudizio di idoneità, espresso anche in fase preassuntiva, potrà essere impugnato entro 30 giorni presso l’ASL competente, e non più presso l’organo di vigilanza.
Locali sotterranei: nuove regole per l’utilizzo
La legge chiarisce le condizioni per poter destinare al lavoro locali sotterranei o semi sotterranei: assenza di emissioni nocive, rispetto dei requisiti di aerazione, illuminazione e microclima. Il datore di lavoro dovrà inviare comunicazione via PEC all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, allegando documentazione tecnica. Ad oggi, la disponibilità ed i bassi costi di installazione e di esercizio di impianti di illuminazione a led e/o di pompe di calore per il caldo/freddo, rendono le operazioni di adeguamento molto più semplici ed immediate. L’uso dei locali sarà consentito dopo 30 giorni, salvo diversa indicazione dell’INL.
Piani di emergenza: obblighi e integrazioni
Il Piano di Emergenza Interno (PEI) è obbligatorio per aziende con più di 10 addetti o soggette a controllo dei Vigili del Fuoco. Deve includere vie di esodo, addetti antincendio, modalità di allarme e misure per persone con esigenze speciali. Il Piano di Emergenza Esterno (PEE), invece, riguarda le aziende a rischio di incidente rilevante e coinvolge la Prefettura e la Protezione Civile.
Il ruolo chiave dei formatori
Abbiamo già visto come la verifica di efficacia prova a cambiare in maniera radicale il panorama della formazione aziendale italiana. La qualità della formazione dipenderà quindi anche in futuro, dalla capacità del formatore di adattare i contenuti alle esigenze dell’azienda e dei lavoratori. Come prerequisito, il Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 stabilisce sei criteri per la qualificazione dei formatori, che devono possedere competenze specifiche, esperienza e formazione didattica. Ma poi i docenti, dovranno uscire dalle loro confort zone, per andare a sfidare l’attenzione dei discenti, in modo da essere ricordati tra sei mesi. La sfida è stata aperta ad aprile. Il prossimo mese iniziamo a vedere cosa succede…
Nuovi decreti all’ orizzonte.
Per concludere, siamo in attesa di un nuovo provvedimento correttivo del testo unico. Se ne parla da mesi, gli argomenti si conoscono, ma la nebbia rimane fitta. Il corpo centrale del provvedimento dovrebbe riguardare gli ambienti confinati. Dapprima aggiungendo un titolo al testo unico, ora invece sembra solo modificando gli articoli specifici che trattano l’argomento. L’attenzione del legislatore dovrebbe poi riguardare in primis gli studenti ma anche minorenni, stagisti, tirocinanti, ecc.
COSA DICE LA LEGGE
- Legge n. 203/2024: modifica il D.Lgs. 81/2008 su sorveglianza sanitaria, locali sotterranei, Commissione interpelli e relazione annuale al Parlamento.
- Art. 37 D.Lgs. 81/2008: obbliga alla formazione adeguata e aggiornata dei lavoratori, senza oneri a loro carico.
- Accordo Stato-Regioni 17/04/2025: definisce durata e contenuti minimi della formazione generale e specifica.
- DM 2 settembre 2021: stabilisce i contenuti minimi della formazione antincendio ed obbliga alla redazione del PEI.DPR 151/2011: individua le attività soggette a Piano di Emergenza Esterno.
INDICAZIONI OPERATIVE (per RSPP e HSE Manager)
- Verificare l’adeguamento dei programmi formativi al nuovo Accordo Stato-Regioni.
- Programmare la verifica di efficacia.
- Aggiornare i registri formativi e pianificare i corsi di aggiornamento quinquennali.
- Coordinarsi con il medico competente per l’applicazione delle nuove disposizioni su visite mediche.
- Controllare la conformità dei locali sotterranei e, se utilizzati, inviare comunicazione all’INL.
- Integrare il DVR con i nuovi obblighi relativi a PEI e PEE.
- Verificare i requisiti dei formatori interni o esterni secondo i sei criteri ministeriali.
- Monitorare le scadenze normative e predisporre un sistema di alert per gli adempimenti.
- Promuovere una cultura della sicurezza partecipata, coinvolgendo attivamente i lavoratori.
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