Part time in edilizia e conseguenze al mancato rispetto dei limiti contrattuali
A cura della redazione

L'INPS, con la circolare 13/01/2010 n.6, ha precisato che se il datore di lavoro del settore edile assume lavoratori part time senza rispettare il limite del 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato previsto dal CCNL edilizia industria del 18/06/2009, è tenuto a restituire i benefici contributivi eventualmente fruiti per gli stessi lavoratori a decorrere dal periodo di paga successivo alla data del citato superamento percentuale.
L'INPS ricorda che detto limite del 3% si riferisce solo alle assunzioni a tempo parziale effettuate dopo l'entrata in vigore del nuovo CCNL rimanendo esclusi dal calcolo i contratti part time che a tale data risultino già stipulati. Va in ogni caso evidenziato che le predette limitazioni riguardano i contratti part time stipulati in via generale, con soggetti aventi qualifica di operaio.
A tale proposito si ricorda che l'art. 78 del CCNL in esame prevede che sono esenti dai citati limiti quantitativi, oltre i part time stipulati con personale impiegatizio anche i part time stipulati con: il personale operaio non adibito alla produzione (esclusi gli autisti), il personale di 4° livello, il personale operaio occupato in lavori di restauro e archeologici, il personale operaio che usufruisce di trattamento pensionistico e il personale che ha trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a part time motivato da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente ovvero da necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di primo grado per malattia o condizioni di disabilità che richiedano assistenza continua, adeguatamente comprovate.
Nei confronti dei lavoratori assunti in violazione delle disposizioni contrattuali trova applicazione anche la c.d. contribuzione virtuale ossia quella che deve essere versata quando non si verifichi l'impiego del lavoratore per tutto l'orario contrattualmente previsto e tale minore prestazione lavorativa non sia dovuta ad eventi ben determinati. L'applicazione della contribuzione virtuale trova la sua giustificazione nel fatto che i predetti contratti part time non figurano nelle esclusioni tassative previste dall'art. 29 del DL 244/95 e del DM 16/12/1996.
In sostanza per ogni part time stipulato oltre il limite percentuale , la carenza di legittimazione contrattuale alla stipula comporta l'applicazione della contribuzione virtuale come se il rapporto non fosse a tempo parziale.
Infine l'INPS ricorda che la stipula dei part time in violazione delle disposizioni contrattuali costituisce inosservanza del CCNL e come tale comporta il mancato riconoscimento dei benefici contributivi in riferimento a ciascun rapporto di lavoro a tempo parziale stipulato irregolarmente.
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