Il patto accessorio di non concorrenza previsto in un contratto di collaborazione coordinata e continuativa produce effetti dalla data di cessazione del contratto stesso e non anche durante il suo svolgimento (Cass. 23/07/2008 n.20312).
Secondo i giudici di legittimità infatti quando la collaborazione è ancora in essere vige per il prestatore di lavoro l'obbligo di astenersi dall'effettuare concorrenza al committente essendo un comportamento connaturale a ogni rapporto di collaborazione economica. Ne consegue che se il committente volesse far partire gli effetti del patto di non concorrenza durante la collaborazione quest'ultimo sarebbe inutile.