La decisione della Cassazione n. 27910 del 20 ottobre 2025 ribadisce ciò che l’Inps aveva a suo tempo precisato con la circolare 35/2012 dopo l’entrata in vigore della legge Fornero 214 del 2011.In pratica occorre distinguere tra gli assicurati vecchi iscritti e i contributivi puri.Nel primo caso, gli assicurati vecchi iscritti cioè con contributi accreditati prima del 1996, possono accedere alla pensione anticipata col minimo di anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi le donne e 42 anni e 10 mesi gli uomini più speranza di vita, anche sommando la contribuzione figurativa.Tuttavia, sottolinea la Cassazione che richiama un precedente della stessa Cassazione n. 24916/2024, il vecchio requisito dei 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia e e disoccupazione non opera più nel nuovo sistema, perché quest’ultimo ha sostituito interamente quello precedente la legge 214/2011. Va evidenziato che l’Inps, al contrario, non ha mai messo in discussione questo principio e perciò dovremmo attendere una presa di posizione da parte dell’Istituto previdenziale o una disposizione normativa che lo ufficializzi.Nel caso invece degli assicurati che hanno iniziato a contribuire alla previdenza obbligatoria dal 1996 in poi (cd nuovi iscritti), e che per ovvie ragioni non possono ancora ricorrere alla pensione anticipata solo contributiva, non avendo maturato l’ampio requisito contributivo, l’anticipo della pensione rispetto a quella di vecchiaia, si ottiene con almeno 64 anni di età (più speranza di vita), 20 anni di anzianità di contribuzione e un importo soglia minimo rapportato al sesso e al numero dei figli avuti.Il requisito dei 20 anni di anzianità contributiva devono però essere effettivi, secondo la Cassazione, cioè, come precisa la circolare 35/2012, solo obbligatoria, volontaria, o da riscatto, con esclusione di quella figurativa, che riteniamo, sia non solo quella di malattia e disoccupazione ma anche quella legata ad altre assenze dal lavoro coperte previdenzialmente.