L'INPS, con la circolare 15/01/2008 n.5, è ritornata sulle finestre per la pensione di vecchiaia introdotte dalla L. 247/2007 per precisare che il lavoratore che ha rassegnato le dimissioni entro il 31 dicembre 2007 non dovrà aspettare la prima finestra del 1° luglio, ma potrà accedere alla pensione con le vecchie regole, ossia dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

La precisazione era obbligatoria per scongiurare i possibili ricorsi che i lavoratori portevano effettuare trovandosi per quasi sei mesi nell'impossibilità di percepire la pensione dopo aver dato le dimissioni per aver raggiunto i requisiti anagrafico/contributivi.

Inoltre l'INPS ha ricordato che la facoltà di recesso ad nutum riconosciuta ai datori di lavoro nei confronti dei pensionandi di vecchiaia (ossia coloro che sono in procinto di andare in pensione) non opera all'epoca di maturazione dei requisiti di pensione, ma alla data di effettiva apertura della finestra di accesso alla pensione di vecchiaia. Quindi i datori di lavoro potranno licenziare non prima del 1° luglio 2008 (data della prima finestra utile per la pensione di vecchiaia).