Pensioni: liquidazione su contributi acquisiti da fondi soppressi
A cura della redazione
L'INPS, con il messaggio 11/04/2005 n.14972, ha fornito alcune precisazioni in merito al calcolo della pensione per posizioni con contributi provenienti dai soppressi fondi elettrici e INPDAI.
Secondo l'Istituto previdenziale per i lavoratori iscritti al soppresso fondo elettrici entro il 15 novembre 1996 in caso di periodi di contribuzione esistenti sia presso il predetto fondo sia presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti per posizioni provenienti dal soppresso INPDAI, il diritto alla pensione si ottiene in regime di cumulo dei due periodi di contribuzione.
In questo caso la liquidazione della prestazione avviene in misura proporzionale ai periodi di anzianità contributiva conseguiti presso le due gestioni. Più precisamente in entrambi i casi le prestazioni a carico del fondo elettrici vengono liquidate sulla base della retribuzione soggetta a contributo per un lavoratore in attività di categoria e di anzianità contributiva pari a quelle che il lavoratore aveva acquisito al momento della cessazione dal servizio o al passaggio nella categoria di dirigente.
Invece per gli iscritti al soppresso fondo elettrici dal 16 novembre 1996, continua a trovare applicazione il cumulo dei periodi maturati presso le due gestioni previdenziali al fine di conseguire il requisito per il diritto al trattamento pensionistico con liquidazione proporzionale della prestazione. In questo secondo caso il calcolo della prestazione deve essere effettuato sulla base delle retribuzioni effettivamente percepite.