Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 5 ottobre scorso il decreto legislativo che da attuazione all'art.1, c.1, lett. d) della legge 243/2004 sulla posibilità di cumulare periodi contributivi diversi per il diritto alla pensione (c.d. totalizzazione).
In particolare è previsto ai soggetti che hanno compiuto i 65 anni di età e con anzianità contributiva di almeno 20 anni ovvero indipendentemente dall'età anagrafica con un'anzianità contributiva di almeno 40 anni di cumulare gratuitamente periodi assicurativi non coincidenti per conseguire un unica pensione.
Altra condizione per poter frurie della totalizzazione è l'aver versato in più fondi almeno 6 anni di contributi.
Possono avvalersi della totalizzazione solo coloro che intendono percepire la pensione di vecchiaia, il trattamento pensionistico per inabilità o il trattamento ai superstiti in caso di decesso del lavoratore dante causa antecedente il compimento dell'età pensionabile.
Per quanto riguarda il calcolo della pensione gli enti pubblici di previdenza (INPS, INPGI, ENPALS, ecc) utilizzeranno il metodo contributivo senza prorata mentre le casse professionali utilizzeranno un metodo contributivo ad hoc con tasso annuo di capitalizzazione pari al 90% della media quinquennale dei rendimenti netti del patrimonio con un minimo garantito dell'1,5%.
Nel nostro ordinamento esisteva già la possibilità di cumulare periodi diversi con la ricongiunzione, ma questa era onerosa.
Ricordiamo che la totalizzazione è alternativa alla ricongiunzione. Coloro i quali hanno presentato domanda di ricongiunzione possono optare fino alla conclusione del procedimento per la totalizzazione con restituzione degli importi già versati maggiorati degli interessi legali.