L’INPS, con la circolare n. 19 del 7 febbraio 2020, ha reso noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi alla speranza di vita non sono ulteriormente incrementati, così come previsto dal decreto 5.11.2019 del Ministero dell’Economia, di concerto con il Ministero del Lavoro.

Di conseguenza, il requisito (età pensionabile) per la pensione di vecchiaia per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all’art. 2, c. 26, della L. 335/1995, è il seguente:

  • Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022: 67 anni;
  • Dal 1° gennaio 2023: 67 anni (requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Il requisito contributivo per la pensione anticipata, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2026, è il seguente:

  • Uomini: 42 anni e dieci mesi (2.227 settimane);
  • Donne: 41 anni e dieci mesi (2.175 settimane).