L’INPS, con la circolare 12/07/2012 n.95, ha precisato che per non penalizzare ai fini pensionistici i lavoratori che prestano la loro attività anche all’estero, l’importo del pro-rata deve essere considerato nel calcolo dell’importo soglia, tutte le volte che questo requisito è richiesto per ottenere la pensione in regime comunitario.
Come si ricorderà la Legge 214/2011, ha disposto che per coloro il cui primo accredito è avvenuto a decorrere dal 1° gennaio 1996, se sussistono i requisiti per la pensione di vecchiaia, il trattamento pensionistico spetta purchè l’importo per il 2012 sia almeno pari a 1,5 volte l’assegno sociale.
Se invece sussistono i requisiti per la pensione anticipata, il trattamento pensionistico viene riconosciuto purchè l’importo per il 2012 risulti almeno pari a 2,8 volte l’assegno sociale. Secondo l'INPS il predetto requisito si ritiene soddisfatto, per i lavoratori che fanno uso del diritto alla libera circolazione comunitaria, computanto anche l'importo del pro-rata estrero.