Per il 31 ottobre la dichiarazione su cumulo pensione e lavoro autonomo
A cura della redazione

Col messaggio 3036 del 13 ottobre 2025 l’Inps riepiloga le regole sul dvieto di cumulo e sui casi che ancora lo richiedono, al fine di presentare nei termini indicati, la dichiarazione in via telematica tramite il servizio on line “dichiarazione della situazione reddituale (RED)” dal sito web dell’Inps.L’art. 10 del D.Lgs. 503/1992 prescrive l’incumulabilità delle pensioni interessate con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento, tenendo conto però che dal 2009 vige il principio generale di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, salvo alcune eccezioni e che una serie di compensi non sono da considerare reddito, come ad es. le indennità e gettoni presenza degli amministratori degli enti locali, nonché delle indennità per i presidenti e i membri dei consigli regionali, quelle dei parlamentari nazionali ed europei.Inoltre sono esclusi dall’obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo i seguenti soggetti:- i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;- i titolari di pensione di vecchiaia nonché di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo;- i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima;- i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. Nei casi di titolari di assegno di invalidità con meno di 40 anni di anzianità assicurativa valgono le regole della legge 335/1995 sul divieto parziale di cumulo in base all’entità dei redditi da lavoro dichiarati. Anche i pensionati della gestione INPGI titolari dell’assegno di invalidità liquidato con le regole specifiche di tale ente sono soggetti a tali regole generali della legge 335/1995.In tutti gli altri casi residui i pensionati con redditi di lavoro autonomo sono tenuti invece ad effettuare la dichiarazione reddituale, redditi che devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. Il reddito d’impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito.Il messaggio 3036 rammenta che i redditi da indicare in sede di dichiarazione sono quelli a consuntivo del 2024 e a preventivo per il 2025.Anche i lavoratori sportivi con contratto di lavoro autonomo e titolari di pensione sono anch’essi soggetti a regime all’obbligo di dichiarare i redditi a consuntivo prodotti nel 2024, secondo le istruzioni fornite nella circolare dell’Inps 127/2025, che ha sottolineato che sono soggetti al divieto anche i redditi prodotti dalle collaborazioni coordinate e continuative ma non quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale.In tutti i casi di divieto di cumulo l’ente previdenziale effettuerà la trattenuta delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo in via provvisoria sulla base della predetta dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell’anno. Le trattenute saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi 2024, rilasciate a consuntivo nell’anno 2025.In caso di omessa presentazione della dichiarazione, gli interessati sono tenuti a versare all’ente previdenziale una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno 2024 da trattenere sulle future rate di pensione.
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