Per il rilascio del DURF si considerano anche i pagamenti degli avvisi bonari
A cura della redazione
L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 63 del 3 marzo 2026, ha chiarito che, ai fini del rilascio del DURF, i versamenti conseguenti ad avvisi bonari possono essere inclusi nel calcolo dei ''versamenti registrati nel conto fiscale''.
Più precisamente, i versamenti effettuati tramite modello F24 per la definizione delle comunicazioni di irregolarità ed avvisi telematici emessi a seguito di controllo automatizzato (articoli 36bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54bis del d.P.R. n. 633/1972) in quanto attestanti la volontà e la capacità di adempiere ai propri obblighi tributari possono rientrare nella quota del 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime laddove eseguiti nel lasso temporale del triennio di riferimento compreso tra le date di inizio e fine dei periodi d'imposta cui i modelli dichiarativi si riferiscono.
Si ricorda che, ai fini del rilascio del DURF, i versamenti registrati nel conto fiscale devono raggiungere almeno il 10% dei ricavi o compensi dichiarati nel triennio.
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