Per la lavoratrice agricola l'astensione obbligatoria è, comunque, lavoro effettivo
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24774 del 25 novembre 2009, ha riconosciuto il diritto della lavoratrice agricola con contratto a tempo determinato all'indennità di maternità per astensione facoltativa dal lavoro, anche se nell'anno precedente la stessa non ha svolto attività lavorativa, avendo fruito di astensione obbligatoria dal lavoro.
Ai fini del riconoscimento, in favore delle lavoratrici agricole di cui sopra, del congedo parentale previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, infatti, il requisito dell'iscrizione negli elenchi nominativi, di cui all'art. 7, n. 5, del D.L. n. 83/1970, per almeno cinquantuno giornate nell'anno precedente, deve intendersi realizzato anche nell'ipotesi in cui la lavoratrice, nel predetto anno, non abbia prestato attività lavorativa, ma abbia fruito di congedo di maternità per astensione obbligatoria dal lavoro.
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