Con risposta all’interpello n. 42 del 21 dicembre 2012, il Ministero del Lavoro ha precisato che le imprese che svolgono un’attività a carattere stagionale, così individuata dai contratti collettivi o avvisi comuni formalizzati entro la fine del 2011 (ad es. CCNL Turismo 20 febbraio 2010), sono esonerate dal versamento del contributo addizionale dell’1,4% per rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato.
Infatti, ricorda il Ministero, “(…) ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali”; tale contributo, tuttavia, non trova applicazione in alcune ipotesi tra le quali quella concernente i “lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative (…)” (art. 2, commi 28 e 29, lett. b, L. n. 92/2012).