L'Agenzia delle entrate, rispondendo ad alcuni quesiti avanzati durante la teleconferenza su Unico 2008, ha fornito alcune precisazioni in merito all'automezzo aziendale concesso al dipendente.
Le principali precisazioni sono le seguenti:
La percentuale di deducibilità, pari al 90%, riconosciuta per le spese e gli altri componenti negativi di reddito sostenuti per gli autoveicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti va applicata all'intero ammontare dei costi indicati in bilancio e non al netto di quanto determinato come fringe benefit in capo al dipendente.
In caso di cessione di un automezzo riscattato a seguito di un contratto di locazione finanziaria ceduto nello stesso periodo d'imposta del riscatto, in assenza di quote di ammortamento pregresse cui fare riferimento, la plusvalenza realizzata assume rilevanza fiscale nella misura pari al rapporto tra l'ammontare dei canoni dedotti e l'ammontare complessivo dei canoni dovuti.
Gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisto dei veicoli indicati all'articolo 164 del Tuir rientrano nell'ambito di applicazione della stessa norma e non delle disposizioni ordinarie in materia.