Il datore di lavoro che omette di adottare misure di sicurezza e cagiona lesioni ai lavoratori tanto da farli giudicare inidonei in sede di visita medica, è tenuto al risarcimento anche per la perdita di chance per le future assunzioni (Cass. 08/10/2007 n.21014).

Più precisamente spiegano i giudici di legittimità l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per infortunio o malattia professionale opera esclusivamente nei limiti posti dall'art.10, DPR 1124/1965 e per i soli eventi coperti dall'assicurazione obbligatoria, mentre qualora eventi lesivi eccedenti tale copertura abbiano a verificarsi in pregiudizio del lavoratore e siano casualmente ricollegabili alla nocività dell'ambiente di lavoro, viene in rilievo l'art. 2087 c.c. che, come norme di chiusura del sistema antinfortunistico, impone al datore di lavoro, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, di adottare comunque le misure giuridiche di prudenza e diligenza, nonchè tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore assicurato.