Permesso per motivi umanitari: si all'attività lavorativa subordinata o autonoma
A cura della redazione

Sulla G.U. n. 81 del 08/04/2011 è stato pubblicato il DPCM 05/04/2011 con il quale il Governo italiano, nel rispetto dell’art. 20 del T.U. immigrazione, ha inteso adottare le misure di protezione temporanea per le rilevanti esigenze umanitarie sorte in occasione dell’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa.
Più precisamente il Governo italiano ha deciso che ai cittadini extracomunitari che hanno fatto ingresso in Italia dal 1° gennaio al 5 aprile 2011 venga riconosciuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di 6 mesi ai sensi dell’art. 11, c.1 lett. c-ter del DPR 394/1999 e successive modificazioni.
Il permesso deve essere richiesto alle Questure entro il 16 aprile 2011.
Il permesso consente non solo la libera circolazione sul territorio italiano, ma anche in tutti i Paesi dell’Unione europea così come previsto dall’Accordo Schengen e dalla normativa comunitaria.
Il permesso di soggiorno consente anche l’attività lavorativa dato che l’art. 14, c. 1 lett. c) del Regolamento di attuazione del DLgs 286/1998 lo prevede espressamente.
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