Sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2024 è stato pubblicato il D.L. n. 73 del 7 giugno 2024, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie.

Il decreto dispone che i compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive, richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell’attività istituzionale, dalle Aziende o Enti ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa e acquisire prestazioni aggiuntive in presenza di carenza di organico (art. 89, comma 2, del CCNL dell’Area Sanità – triennio 2019-2021, del 23/01/2024), sono soggetti a un’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%.

Anche i compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive del personale sanitario del comparto sanità operante presso i medesimi aziende ed enti del SSN, le cui linee di indirizzo sono dettate dalle Regioni (art. 7, comma 1, lettera d), del CCNL relativo al personale del Comparto Sanità - triennio 2019-2021), rideterminati  sulla base di una tariffa oraria che può essere aumentata fino a 60 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione (art. 1,comma 219, della legge n. 213/2023), sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%.

Le imposte sostitutive di cui sopra sono applicate dal sostituto d'imposta con riferimento ai compensi erogati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero dall’8 giugno 2024.

Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.