PFOA nelle schiume antincendio: rinviati i divieti
A cura della redazione

Il 4 luglio 2025 scadeva la deroga ai divieti previsti dal Regolamento (UE) 2019/1021 per il PFOA utilizzato per le schiume antincendio. Con l’approvazione del Regolamento delegato (UE) 2025/1399, la Commissione Europea fa slittare al 3 dicembre 2025 l’estensione del provvedimento ai sistemi antincendio.
Cosa tratta
L’acido perfluoroottanoico (PFOA) è classificato come inquinante organico persistente (POP), termine con il quale l’UE definisce una serie di sostanze chimiche tossiche che si decompongono lentamente e per questo, come tutti i PFAS, risultano particolarmente impattanti sull’ambiente, avendo la capacità di diffondersi e accumularsi in qualsiasi elemento ed organismo vivente.
Il PFOA è stato ampiamente utilizzato in diversi prodotti, pentole antiaderenti, tessuti impermeabili, imballaggi alimentari e le schiume antincendio.
Il Regolamento (UE) 2019/1021 ha vietato la produzione, l’immissione sul mercato e l’uso di PFOA, suoi sali e composti correlati, ma ha previsto deroghe per sistemi antincendio mobili e fissi già installati.
Cosa prevede il nuovo regolamento
Come abbiamo anticipato, il provvedimento principale è lo slittamento dei divieti per il PFOA contenuto nelle schiume antincendio, motivato dalle difficoltà tecniche segnalate dagli Stati membri e dall’industria. Le problematiche riguardano anche i metodi di misurazione del PFOA nelle schiume antincendio.
Altre novità inserite nel regolamento sono:
- Introduzione limiti UTC temporaneier le schiume già installate, UTC fino a 1 mg/kg per PFOA (0,0001 % w/w) e 10 mg/kg per composti correlati (0,001 % w/w), validi fino al 3 agosto 2028.
- Introduzione limiti per le nuove schiume installate dopo pulizia del sistema, che non devono superare 10 mg/kg totali di PFOA e composti correlati.
- Chiarimento del termine “schiuma antincendio” che ora include miscele, concentrati e soluzioni per la produzione di schiuma.
- Permesso l’uso retroattivo: articoli contenenti PFOA già in uso alla scadenza dell’esenzione possono continuare a essere impiegati.
Quando entra in vigore
Il Regolamento delegato (UE) 2025/1399 entrerà ufficialmente in vigore il 3 agosto 2025.
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