La Commissione della comunità europea, con la raccomandazione del 6 maggio 2003 C(2003) 1422 def, fornisce la definizione di microimpresa e piccola e media impresa utile al fine di individuare i soggetti destinatari degli incentivi nazionali ed europei.
Il provvedimento europeo, che sostituirà dal 1° gennaio 2005 la precedente raccomandazione 96/280/CE, fissa come criteri per determinare le PMI: il numero degli occupati (chiamato criterio degli effettivi) ed il criterio finanziario, costituito dal fatturato e dal totale di bilancio.
Per quanto riguarda le PMI, rientrano in questa categoria le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
All'interno della categoria delle PMI viene considerata piccola l'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. Inoltre viene fornita la definizione di microimpresa intesa quest'ultima come quella che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro..
Non può essere considerata PMI l'impresa in cui almeno il 25% dei diritti di capitale o di voto è controllato da un organismo collettivo pubblico o da un ente pubblico.
Viene confermato il limite del 25% di partecipazione quale soglia oltre la quale un'impresa non è più considerata autonoma, ma collegata ad altre imprese.
Nel calcolo degli effettivi è necessario tener conto dei dipendenti che lavorano nell'impresa, delle persone che lavorano per l'impresa pur non essendo dipendenti, ma che perla legislazione nazionale sono considerati come gli altri dipendenti d'impresa, dei proprietari gestori e dei soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano dei vantaggi finanziari da essa forniti. Rimangono invece esclusi dal computo gli apprendisti, i CFL, i dipendenti in congedo di maternità e quelli in congedo parentale.