PNRR: nuove FAQ sul principio “Do No Significant Harm”
A cura della redazione
Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato delle FAQ per chiarire l’applicazione del principio DNSH (Do No Significant Harm), centrale nella realizzazione dei progetti PNRR. L’aggiornamento fornisce indicazioni operative per applicare gli adempimenti DNSH negli investimenti M2C2 I3.1 e nel suo “scale up” M7 I3.
Cosa tratta:
Il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm) è uno dei requisiti fondamentali dei progetti che rientrano nel PNRRer assicurarne l’applicazione durante tutto il ciclo di vita dell’intervento, sono stati creati una serie di strumenti, fra cui specifiche schede tecniche ambientali, contenute nella “Guida Operativa per il rispetto del principio DNSH”, aggiornata con la Circolare MEF-RGS n. 22 del 14 maggio 2024.
Le schede da applicare variano in base alla tipologia di intervento:
- Scheda n. 15: obbligatoria per la produzione e stoccaggio di idrogeno.
- Scheda n. 2er ristrutturazioni e riqualificazioni edilizie.
- Scheda n. 5er interventi edili generici.
- Scheda n. 1: aggiuntiva per lo “scale up” M7 I3, in caso di costruzione di nuovi edifici.
- Scheda n. 12er impianti fotovoltaici.
- Scheda n. 13er impianti eolici.
Per facilitare ulteriormente l’accesso a questi strumenti, il MASE ha realizzato una serie di FAQ, che trattano temi generali e adempimenti per le singole tipologie di intervento. L’ultimo aggiornamento riguarda l’investimento M2C2 I3.1 del PNRR, che mira alla produzione di idrogeno in aree industriali dismesse, promuovendo la transizione ecologica attraverso la creazione di Hydrogen Valleys.
Ogni progetto deve includere almeno un elettrolizzatore e uno o più impianti FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) asserviti, rendendo obbligatoria l’applicazione delle schede relative a tali impianti.
Cosa dice la legge
La normativa di riferimento è costituita principalmente da:
- Guida Operativa per il rispetto del principio DNSH, aggiornata con Circolare MEF-RGS n. 22 del 14/05/2024.
- Decreto n. 427 del 23 dicembre 2022, art. 5 comma 1, che definisce i requisiti minimi dei progetti finanziabili.
- Regolamento (UE) 2021/241 sul Meccanismo per la Ripresa e la Resilienza, che impone il rispetto del principio DNSH per tutti gli investimenti PNRR.
- La Guida Operativa fornisce una mappatura orientativa delle schede DNSH, ma spetta al soggetto attuatore verificare la effettiva applicabilità delle schede al progetto specifico.
Indicazioni operative
Per i soggetti attuatori che realizzano progetti nell’ambito dell’investimento M2C2 I3.1 e M7 I3, si raccomanda:
- Applicare sempre la scheda n. 15 per la produzione e stoccaggio di idrogeno.
- Identificare e applicare le schede DNSH relative agli impianti FER previsti (es. scheda 12 per fotovoltaico, scheda 13 per eolico).
- Verificare la necessità di applicare ulteriori schede (es. n. 2, n. 5, n. 1) in base alla natura edilizia del progetto.
- Consultare la Guida Operativa DNSH aggiornata per ogni nuova fase progettuale.
- Documentare la conformità DNSH in fase di progettazione e rendicontazione.
- Coinvolgere esperti ambientali per la corretta interpretazione delle schede e la valutazione degli impatti.
- Monitorare aggiornamenti normativi e circolari ministeriali che possano modificare le schede applicabili.
In allegato le FAQ complete e la FAQ specifica per l’investimento M2C2 I3.1.
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