Il datore di lavoro che applica in azienda un contratto collettivo che prevede un'assicurazione a favore dei lavoratori, non è tenuto ad effettuare una comunicazione specifica della stessa polizza ai propri dipendenti (Cass. 11/06/2008 n.15497).
Ne consegue che il lavoratore non può richiedere all'azienda il risarcimento dei danni per non essere stato informato dal datore di lavoro che il contratto collettivo prevedeva una polizza assicurativa a suo favore.
Secondo i giudici di legittimità il diritto all'indennità prevista dall'assicurazione nasce a favore del terzo in virtù della stipula del contratto, con la conseguenza che non sussiste alcun obbligo accessorio di comunicare al lavoratore la sottoscrizione ed il contenuto del contratto.
Detto diritto all'indennità in ogni caso si prescrive in un anno e non nel termine ordinario di 10 anni. Ciò trova conferma nell'art. 2952 c.c. secondo cui i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni.