Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 29 del 19 ottobre 2012, ha precisato che un’impresa può avviare la procedura di mobilità ex art. 4, L. 223/1991, durante o al termine dell’intervento della Cigs di cui all’art. 1 della medesima legge, nel corso delle sospensioni dal lavoro ai sensi della relativa disciplina, anche qualora il livello occupazionale sia sceso al di sotto del limite richiesto ex lege.
Il requisito dimensionale (superiore a 15 dipendenti per l’industria, 50 dipendenti per il commercio, ecc.) è, infatti, richiesto solo al momento della presentazione della richiesta di ammissione al relativo intervento straordinario di integrazione salariale, con riferimento alla media occupazionale del precedente periodo semestrale.
Alla stessa conclusione, si deve pervenire nel caso nel caso in cui l’azienda transiti da un periodo di Cigs per cessazione di attività ai sensi dell’art. 1 della L. n. 223/1991 ad un periodo di Cigs in deroga, durante il quale giunge alla collocazione in mobilità dei lavoratori. Tali lavoratori avranno diritto all’accesso alla mobilità di cui alla L. n. 223/1991 e non alla mobilità in deroga in quanto il requisito dimensionale va valutato, in ogni caso, al momento della presentazione della richiesta di Cigs.
Tale conclusione trae origine dalla circostanza per cui la mobilità in deroga è riservata alle aziende che non rientrano nel campo di applicazione della L. n. 223/1991 e che, pertanto, non hanno neppure mai versato i contributi di mobilità.