Possibile conguagliare le indennità di congedo straordinario per figli con handicap grave
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio 10/12/2010 n.31250, facendo seguito alla nota ministeriale del 29 settembre u.s., ha ricordato la possibilità per i datori di lavoro di conguagliare gli importi erogati a titolo di indennità per congedo straordinario ex art. 42, c.5, del DLgs 151/2001.
Quindi detta indennità, previa autorizzazione dell’INPS, dovrà essere anticipata dal datore di lavoro privato secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti di maternità.
Il datore di lavoro potrà successivamente conguagliare gli importi anticipati, nell’ambito della denuncia contributiva mensile. A tale scopo dovrà compilare il flusso UniEmens valorizzando – all’interno dell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <Maternità>, <MatACredito>, <MatACredAltre>, <CausaleRecMat> – il codice causale “L070” e il relativo <ImportoRecMat>.
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