La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25201 del 7 dicembre 2017, confermando un recente filone giurisprudenziale, ha ribadito il principio secondo cui è sufficiente che il licenziamento sia determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, tra le quali non possono essere aprioristicamente o pregiudizialmente escluse quelle che attengono ad una migliore efficienza gestionale o produttiva ovvero anche quelle dirette ad un aumento della redditività d'impresa.

Non è, quindi, richiesto che si debba fronteggiare un andamento economico negativo o spese straordinarie e non appare, pertanto, immeritevole di considerazione l'obiettivo aziendale di salvaguardare la competitività nel settore nel quale si svolge l’attività dell'impresa attraverso le modalità, e, quindi, la combinazione dei fattori della produzione, ritenute più opportune dal soggetto che ne assume la responsabilità anche in termini di rischio e di conseguenze patrimoniali pregiudizievoli.