L’Agenzia delle Entrate, Direzione regionale della Lombardia, con la risposta a due interpelli, ha fornito chiarimenti sull’utilizzo di piattaforme web per la gestione operativa dei piani welfare, sul budget a disposizione differenziato per singoli lavoratori (interpello n. 904-1533/2016) e sulla polizza assicurativa per coprire prestazioni di assistenza sanitaria (interpello n. 904-1532/2016).

Sul primo punto, l’Agenzia ha precisato che, al fine di rendere meno onerosa per le aziende la gestione di piani di welfare personalizzati e al fine di facilitare i dipendenti nell’utilizzo dei beni, servizi e prestazioni contenute nel piano (secondo il budget assegnato), predisposto nel rispetto della relativa normativa, si possono utilizzare piattaforme web attraverso le quali i dipendenti, con apposita password, possono spendere il budget assegnato scegliendo tra i benefit inseriti nella piattaforma stessa che soddisfano le proprie esigenze e quelle dei propri familiari, raggiungendo così l’obiettivo del piano di welfare “maggior benessere e soddisfazione del dipendente, incremento del potere di acquisto della busta paga e ottimizzazione dei costi aziendali”.

L’interpellante ha chiesto, altresì, di conoscere se l’assegnazione di un budget figurativo di spesa diversificato per ciascun lavoratore rispetti la normativa ai fini dell’applicazione dell’esenzione fiscale (e, conseguentemente, contributiva). Allo scopo, l’Amministrazione Finanziaria lombarda ha chiarito che, per accedere all’agevolazione fiscale, occorre che il valore del welfare sia uguale per tutti i dipendenti della categoria omogena cui appartengono.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso in cui venga offerta alla generalità dei dipendenti una specifica copertura (polizza) assicurativa di assistenza sanitaria in forma esclusivamente diretta, convenuta con la compagnia di cui l’azienda si avvale, che prevede, per i beneficiari e per i loro familiari, esclusivamente delle prestazioni di servizi da parte di strutture sanitarie convenzionate con la medesima compagnia assicurativa, non è applicabile il regime di esclusione da imposizione sul reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 2, lettera f), del TUIR.