Posticipo della pensione: come incide l’incentivo sul calcolo
A cura della redazione

L’Inps con il messaggio del 19 maggio 2025 n. 1551 è intervenuto per sbloccare una serie di funzioni telematiche per gestire l’incentivo al posticipo della pensione e nel contempo ha precisato i risvolti sui meccanismi di calcolo della pensione.Come cambia l’assegno pensionistico una volta che si è scelto di restare al lavoro per fruire dell’incentivo?Quest’ultimo consiste nell’esonero contributivo della quota a carico dei lavoratori che il datore di lavoro non tratterà dalla retribuzione lorda dovuta e che pertanto non verserà all’Inps unitamente ai contributi a carico del datore stesso, durante il periodo in cui è operativo l’esonero.Ciò determina i seguenti effetti sul calcolo della pensione:
-
per calcolare la quota retributiva della pensione (quota A e quota B) non ci sarà alcuna riduzione della retribuzione pensionabile di riferimento, retribuzione che rimarrà quella lorda corrisposta durante i periodi di operatività dell’incentivo;
-
sarà ridotta invece l’aliquota contributiva, sia di finanziamento, che di computo che dovrà essere quella a carico del solo datore di lavoro, determinando così un effetto diretto sul montante contributivo utile a determinare la quota contributiva della pensione, per i periodi durante i quali è riconosciuto l’incentivo stesso. Infatti il montante durante tali periodi non sarà più alimentato da una contribuzione del 33% ma da un aliquota ridotta variabile in base al fondi di previdenza di iscrizione del lavoratore.Ciò vale per tutti gli assicurati iscritti:
-
all’Assicurazione Generale Obbligatoria;
-
ad una delle forme sostitutive ed esclusive dell’AGO;
-
ad una dei predetti fondi di previdenza anche in casi di pensione in cumulo, con Enti e Casse.L’aliquota di computo differisce da gestione a gestione e, nel caso in cui tutta la contribuzione ricadente nell’anno solare sia stata oggetto di esonero trova applicazione unicamente l’aliquota di computo pari ai contributi a carico del datore di lavoro pari al:
-
23,81% nell’ambito Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld) nonché in quelli sostitutivi (spettacolo) e esclusivi (dipendenti dello stato), o della gestione Inps dei giornalisti ex Inpgi;
-
24,15% per i dipendenti delle ex Casse del Tesoro (Cpdel, CPI, CPS ecc.) e per l’Ipost.Se invece, l’esonero contributivo è applicabile solo per una parte dell’anno si applicherà un’aliquota di computo corrispondente alla media ponderata che viene fornita dal rapporto tra le aliquote e i rispettivi periodi.
Riproduzione riservata ©