Posticipo pensionamento: il bonus non è imponibile
A cura della redazione

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 45 del 30 giugno 2025, ha chiarito il trattamento fiscale del bonus corrisposto nel 2025 ai lavoratori dipendenti iscritti a forme “esclusive” dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO) che decidono di rimanere in servizio rinunciando volontariamente all’accredito della propria quota contributiva INPS.
L’agevolazione, introdotta dalla L. di Bilancio 2023 (art. 1, c. 286, L. 197/2022) e ampliata nel 2025 (art. 1, c. 161, L. 207/2024), consente ai lavoratori che hanno maturato i requisiti per la pensione anticipata — sia flessibile (Quota 103) sia ordinaria (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 e 10 mesi per le donne) — di rinunciare all’accredito dei contributi pensionistici a loro carico.
In questo modo, l’importo che il datore di lavoro avrebbe versato all’INPS viene erogato direttamente al lavoratore in busta paga come bonus, senza però concorrere alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef.
L’Agenzia ha specificato che, ai sensi dell’art. 51, c. 2, lett. i-bis) del TUIR, tale somma non costituisce reddito da lavoro dipendente e, pertanto, non è soggetta a tassazione. Questa precisazione è particolarmente rilevante per i lavoratori iscritti alle forme “esclusive” dell’AGO, come i dipendenti della Gestione pubblica, ai quali il beneficio fiscale era stato inizialmente negato.
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