Preavviso: per la Cassazione ha natura obbligatoria
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13959 del 16 giugno 2009, ha stabilito, determinando un'importante inversione di tendenza rispetto al passato, che, nel contratto di lavoro a tempo indeterminato, il preavviso non ha efficacia reale, bensì obbligatoria.
Alla stregua di un'interpretazione letterale e logico - sistematica dell'art. 2118 C.C., nel contratto di lavoro a tempo indeterminato, il preavviso non ha efficacia reale, che comporta, in mancanza di accordo tra le parti circa la cessazione immediata del rapporto, il diritto alla prosecuzione del rapporto stesso e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine, ma efficacia obbligatoria, con la conseguenza che nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti, a meno che la parte recedente, nell'esercizio di un suo diritto potestativo, acconsenta, avendone interesse, alla continuazione del rapporto lavorativo, potraendone l'efficacia sino al termine del periodo di preavviso.
La Suprema Corte, in tal modo, ha voluto ribadire un recente e, comunque, minoritario orientamento che va a scontrarsi con la contraria opinione secondo cui il preavviso ha un'efficacia reale perché durante tale periodo di tempo continuano in ogni caso a verificarsi tutti gli effetti del contratto.
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