Precisazioni di Confindustria sul lavoro a progetto
A cura della redazione
La Confindustria, con la circolare n. 17965 del 28 aprile 2004, riassume i criteri di tassazione dei compensi percepiti nell'ambito dei rapporti di lavoro a progetto e delle prestazioni occasionali, dopo l'approvazione della riforma Biagi (Dlgs. n. 276/2003).
Pubblichiamo di seguito una tabella che sintetizza la disciplina del trattamento fiscale per le varie tipologie di rapporto:
- Collaborazioni coordinate e continuative aventi i requisiti del lavoro a progetto di cui agli artt. 61 e segg. del D.lgs n. 276/2003: Assimilati al lavoro dipendente - art. 50, lett. c-bis) del TUIR
- Collaborazioni coordinate e continuative alle quali non si può applicare il progetto, aventi le seguenti caratteristiche: - durata complessiva delle prestazioni, nel corso dello stesso anno solare, e con il medesimo committente inferiore a 30 giorni; - ammontare di compensi inferiore a 5mila euro: Assimilati al lavoro dipendente - art. 50, lett. c-bis) del TUIR;
- Prestazioni di lavoro autonomo occasionali (con compensi inferiori o superiori a 5mila euro) alle quali non si può applicare il progetto, ed aventi le seguenti caratteristiche: - mancanza di un'attività di coordinamento; - mancanza di una continuità delle prestazioni: Redditi diversi ex art. 67, c.1, lett. l) del TUIR
I compensi corrisposti per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono soggetti a ritenuta d'acconto nella misura del 20%.