Precisazioni INAIL sul lavoro accessorio
A cura della redazione

L'Inail, con la nota n. 1179 del 5 febbraio 2010, ha ricordato che, con la Finanziaria 2010, è stato esteso l'ambito di applicazione dei buoni lavoro, sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo.
In particolare, tra le novità introdotte dalla Legge n. 191/2009 in materia di lavoro occasionale di tipo accessorio, si segnalano le seguenti:
- gli studenti di età inferiore ai 25 anni possono svolgere attività occasionale accessoria in qualsiasi settore produttivo, inclusi Enti locali, scuole ed università e compatibilmente con gli obblighi scolastici: in particolare se si tratta di studenti iscritti ad un istituto scolastico di ogni ordine e grado, costoro possono operare durante il sabato e la domenica, nelle vacanze natalizie, pasquali ed estive, mentre gli studenti iscritti ad un ciclo di studi universitari che hanno meno di 25 anni possono prestare lavoro accessorio durante tutto l'anno;
- la previsione riguardante le imprese familiari che possono affidare lavoro occasionale accessorio entro un limite di 10.000 euro per ciascun committente, si applica, allo stato, a tutte le imprese familiari, in quanto è stato abrogato il riferimento "al commercio, al turismo ed ai servizi" ed a qualsiasi tipologia di prestatori;
- è previsto lo svolgimento di lavoro occasionale ed accessorio anche nell'ambito dei maneggi di cavalli e nelle scuderie;
- in via sperimentale per il solo anno 2010, i lavoratori che operano, in esecuzione di un contratto di lavoro dipendente part time, sono ammessi a svolgere lavoro accessorio, a condizione che il committente non sia il proprio datore di lavoro;
- i soggetti percettori di trattamento integrativo o di sostegno al reddito sono ammessi, in via sperimentale, anche per l'anno 2010, ad avvalersi del sistema dei voucher in tutti i settori produttivi compresi gli Enti locali ed entro il limite di 3.000 euro.
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