L'INAIL, con la nota del 4 giugno 2001, ha fornito alcune precisazioni sulla nuova disciplina del danno biologico prevista dal DLgs 19/04/2001 n.202. Le innovazioni principali riguardano le modalità di calcolo della quota di rendita che indennizza le conseguenze patrimoniali della menomazione della integrità psicofisica. Questa quota di rendita, in precedenza determinata anche in base alle aliquote percentuali di cui all'allegato n.7 al T.U., deve essere ora calcolata rapportando direttamente il grado percentuale di menomazione alla retribuzione "corretta" dalla Tabella dei Coefficienti, essendo stato abolito ogni riferimento alle suddette aliquote percentuali. L'INAIL ricorda che la nuova disciplina ha efficacia retroattiva e che ora si devono considerare indennizzabili alcune menomazioni afferenti in particolare all'apparato osteroarticolare.