L'INPS, dopo aver fornito i primi chiarimenti con la circolare 109/2000 in merito alla riforma delle prestazioni di maternità disposta con la legge 53/2000 e successive modificazioni, fornisce ulteriori precisazioni con la circolare 17/01/2003 n.8.
Sintetizziamo di seguito i chiarimenti principali:
La situazione di genitore solo ricorre non solo nei casi di morte dell'altro genitore, di abbandono del figlio o di affidamento del figlio ad uno solo dei genitori, ma anche nel caso di non riconoscimento del figlio da parte di un genitore.
Relativamente ai riposi giornalieri per allattamento, in caso di parto plurimo, le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre durante il congedo di maternità parentale della madre lavoratrice dipendente.
La distinzione tra affidamento dei minori e inserimento degli stessi nel nucleo familiare rileva sia ai fini delle provvidenze previste in favore dei genitori di figli con handicap grave sia ai fini delle prestazioni economiche di maternità e di paternità.
La domanda di flessibilità volta ad ottenere l'autorizzazione a continuare l'attività lavorativa durante l'ottavo mese di gravidanza, può essere accolta dal datore di lavoro anche se viene presentata oltre il 7° mese di gravidanza purchè le attestazioni del ginecologo del SSN o con esso convenzionato o del medico aziendale siano state acquisite dalla lavoratrice durante il 7° mese di gravidanza.
Nel caso di malattia insorta durante la fruizione del congedo parentale, e anche oltre 60 giorni dall'inizio dello stesso, il periodo di protezione assicurativa non inizia a decorrere e la malattia stessa viene indennizzata se ne ricorrono i presupposti secondo i limiti e le modalità stabiliti dall'attuale normativa.
L'indennità per congedo parentale al 30% della retribuzione viene riconosciuta indipendentemente dalle condizioni di reddito per complessivi 6 mesi fino al compimento dei 6 anni di età de bambino adottato o affidato, purché il congedo parentale sia richiesto entro i tre anni dall'ingresso del bambino in famiglia.
I mesi di congedo parentale riconosciuti a ciascun genitore in caso di parto gemellare o plurigemellare spettano per ogni nato ed anche in caso di adozioni ed affidamenti di minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nella stessa data.
Infine la verifica da parte da parte del Servizio ispettivo del Ministero del lavoro diretta a convalidare o meno le dimissioni volontarie presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza o dal lavoratore che ha usufruito del congedo di paternità non è richiesta per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione, dato che quest'ultima viene erogata anche in caso di dimissioni volontarie intervenute durante il periodo di divieto di licenziamento o entro un anno dall'ingresso del minore nella famiglia adottante o affidataria.