L'INPS, con il messaggio 8236/2004 ha precisato che se il lavoratore che richiede i permessi lavora in una località diversa da quella di residenza del disabile, l'istituto previdenziale respinge la domanda a meno che non ricorrano i presupposti previsti dalla circolare 128/2000. In particolare l'INPS prende in considerazione il caso in cui il soggetto che richiede i permessi per asssitere un portatore di handicap pur avendo la residenza nello stesso luogo dell'assistito, presta la propria attività in un luogo diverso e molto distante dalal città di residenza. In questa situazione spiega l'INPS sia che il lavoratore sia inserito nel nucleo familiare registrato all'anagrafe dall'andicappato da asssitere sia che risulti iscritto in un nucleo diverso viene a cadere la finalità della legge 104/92 che consiste nell'assicurare un'assistenza giornaliera costante e continua al disabile.