Precisazioni INPS sulla compilazione del CUD 2010
A cura della redazione

L'INPS, con la circolare 01/03/2010, n.27 in vista del termine di consegna del CUD 2010 ai lavoratori dipendenti fissato per il 28 febbraio u.s. (differito al 1° marzo perchè il 28 febbraio cade di domenica), ha fornito alcuni chiarimenti per la corretta compilazione.
Le precisazioni in ogni caso sono sempre utili dato che la certificazione unica, in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, deve essere rilasciata al dipendente entro 12 giorni dalla sua richiesta.
Innanzi tutto l'Istituto previdenziale sottolinea che per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, l'obbligo della certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali viene assolto dall'INPS in base ai dati comunicati dal datore di lavoro tramite le dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata. Il datore di lavoro è, quindi, esentato dal certificare i dati previdenziali ed assistenziali già dichiarati, che saranno certificati dall'INPS.
Inoltre per i lavoratori autonomi dello spettacolo, per effetto della qualificazione autonoma del reddito, non è previsto il rilascio del mod. CUD. Non è tenuto a rilasciare la certificazione unica anche il datore di lavoro, nei confronti del lavoratore che ha svolto nell'intero anno funzioni pubbliche elettive o ha ricoperto cariche sindacali nazionali o provinciali in relazione alle quali è stato collocato in aspettativa non retribuita.
In merito alla compilazione, l'INPS si sofferma sulla parte d'interesse ed in particolare sui dati previdenziali e assistenziali della parte C del modello a sua volta suddiviso in Sezione 1 per i lavoratori subordinati e Sezione 2 per i collaboratori coordinati e continuativi.
Non tutti gli iscritti alla gestione separata INPS sono interessati al modello CUD. L'Istituto previdenziale ricorda che non va presentato per i lavoratori autonomi occasionali, per i titolari di borse di studio e dottorati di ricerca MIUR, per associati di partecipazione, per medici in formazione specialistica di cui all'art. 37 DLgs 368/99.
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