Tutti i termini prescrizionali non compiuti entro il 31 dicembre 2002, subiscono una sospensione dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2004 e ricominciano a decorrere dal 1° luglio 2004 (Circ. INPS 11/07/2003 n.126). Inoltre a seguito di quanto stabilito sull'argomento dalla legge Finanziaria 2003, la prescrizione del 1998 è sospesa per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2003. Slitta invece al 17 agosto 2004 il termine della sospensione della prescrizione dei contributi per i cococo riferiti al mese di gennaio 1998 scaduti il 16 febbraio successivo. L'INPS inoltre ricorda che i mesi successivi si prescrivono aggiungendo sempre un mese a quest'ultima scadenza. L'INPS precisa anche che, sulla base della sentenza di Cassazione 18/10/2002 n.14826, pur costituendo il mod. DM10/M un atto di riconoscimento indebito non interrompe la prescrizione dato che il credito attestato è esigibile soltanto dal giorno successivo alla sua scadenza.