Precisazioni INPS sulla riduzione contributiva in edilizia
A cura della redazione
L'INPS, con la circolare 10/04/2003 n.73, ha fornito le istruzioni operative per l'utilizzo della riduzione contributiva dell'11,50% per i datori di lavoro del settore agricolo.
In particolare, l'istituto di previdenza dopo aver ricordato chi sono i soggetti beneficiari ed il periodo in cui la riduzione contributiva trova applicazione, ha previsto che lo sgravio contributivo può essere utilizzato con le denunce contributive DM 10/2. I datori di lavoro che hanno operato la riduzione contributiva in corso d'anno 2002 utilizzando il codice L206 non dovranno effettuare alcun adempimento.
Mentre i datori di lavoro che non hanno operato la riduzione contributiva in corso d'anno 2002 potranno recuperarla (quella relativa ai periodi gennaio - dicembre 2002) con una delle denunce contributive aventi scadenza il giorno 16 luglio 2003 (terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare).
A tal fine le aziende interessate calcoleranno l'importo della riduzione spettante per i mesi decorsi e lo riporteranno in uno dei righi in bianco del quadro D del mod. Dm 10/2 preceduto dalla dicitura ARR. RID. ART. 29, c.2, DL 244/95 e dal codice L207