L'INPS, con la circolare 15/01/2004 n.4, ha ricordato che la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali (art. 116, c.5, L. 388/2000) è concessa a condizione che siano stati integralemnte versati i contributi dovuti alle gestioni previdenziali e assitenziali e sulla base delle delibere adottate dai Consigli di amministraizone degli enti interessati, in applicazione delle direttive ministeriali (delibera Consiglio Amministrazione 8/01/2004 n.1). La riduzione si applica anche alle aziende agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali e le emergenze di carattere sanitario previa emanazione di un decreto interministeriale (art.4, c.21, L. 350/2003).