L'INPS, con la circolare 24/05/2004 n.85, ha fornito le istruzioni operative per la gestione previdenziale dell'imprenditore agricolo professionale. In particoalre dopo l'entrata in vigore del DLgs. 99/2004 è stata modificata la nozione di imprenditore agricolo con quella di imprenditore agricolo professionale. Quest'ultimo viene definito come colui che dedica alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo o che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. L'Inps fornisce gli opportuni chiarimenti in materia previdenziale a seguito del nuovo inquadramento e riconferma i propri poteri di accertamento, sulla base dell'attribuzione della qualifica attribuita dalla regione.