L'INPS, con la circolare 1/12/2003 n. 181 ha fornito alcune precisazioni in merito alla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel DLgs 66/2003 d i riforma dell'orario di lavoro con particolare attenzione al contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario.
Infatti spiega l'Istituto assicuratore l'introduzione del limite massimo delle 48 ore su sette giorni non incide sulla previsione del versamento di una contribuzione pari al 15% sul lavoro straordinario prestato oltre la 48esima ora per le aziende industriali ovvero pari al 5% per le imprese diverse da quelle industriali.
Le disposizioni del D.Lgs. n. 66/2003 non modificano la materia del versamento della contribuzione aggiuntiva sul lavoro straordinario, quale disciplinata dall'art.2 della legge n. 549/1995. Non è inoltre sanzionata la violazione del limite settimanale di svolgimento del lavoro straordinario. Ne consegue che detto contributo rimane in vigore ed è dovuto ogni qualvolta si verifichi a consuntivo del periodo individuato ai fini del calcolo della media settimanale il superamento del limite massimo delle 48 ore di lavoro, fermo restando il versamento della contribuzione pari al 5% per le ore di straordinario svolte dalla quarantesima ora fino alla quarantottesima, elevato al 10% per le imprese industriali con più di 15 dipendenti per le ore successive alla quarantaquattresima.
Per quanto riguarda le attività che risultano escluse dal campo di applicazione del Dlgs 66/2003, il legislatore espressamente stabilisce che devono comunque attenersi alal durata massima dell'orario di lavoro. Ne consegue che anche in tali settori l'eventuale superamento del limite delle 48 ore settimanali, in caso di superamento dei limiti multiperiodali, comporta il versamento del contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario, a decorrere dalla verifica a consuntivo del superamento del limite. Sono inoltre fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dai contratti collettivi nazionali.
Per quanto attiene, invece il lavoro straordinario prestato tra la quarantesima e la quarantottesima ora in questi stessi settori (che rimangono esclusi dal limite di durata settimanale di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 66/2003), sono stati richiesti chiarimenti al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali circa la perdurante applicabilità delle istruzioni di cui alla circolare n. 100 del 1996, attesa la provvisorietà delle stesse nonché la rinnovata nozione di orario di lavoro contenuta nel D.Lgs. n. 66/2003. Nelle more delle indicazioni ministeriali continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alla circolare dell'Istituto n. 174 del 1996 per le attività indicate nelle lettere da a) a n) dell'art. 16, co. 1, del D.Lgs. n. 66 del 2003 . Per le attività indicate alle lettere o) e p) di quest'ultima norma, invece, il versamento del contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario è comunque dovuto anche per le ore dalla quarantesima alla quarantottesima, in quanto non contemplate nell'elenco contenuto nella circolare n. 100 del 1996 del Ministero del lavoro.
Deroghe - Inoltre l'art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003 prevede alcune deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno e durata massima settimanale dell'orario di lavoro. Riveste interesse quanto disposto dal comma 5 della norma che stabilisce, tra l'altro, che le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso decreto legislativo non si applicano ai lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e in particolare, quando si tratta di: dirigenti, personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione autonomo, manodopera familiare, lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunità religiose, prestazioni rese nell'ambito di rapporti di lavoro a domicilio e di telelavoro. A causa della particolare natura dei rapporti di lavoro e le particolari modalità di esecuzione della prestazione di lavoro, per il personale dirigenziale e con funzioni direttive e per i lavoratori a domicilio non è dovuto, come noto, il versamento del contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario. Per quanto attiene, invece, alle prestazioni rese nell'ambito dei rapporti di telelavoro, lo stesso contributo aggiuntivo deve essere versato in assenza di esplicite previsioni normative di esonero.
Apprendisti maggiorenni - La piena equiparazione degli apprendisti maggiorenni agli altri lavoratori disposta dall'art. 2, co. 4, del D.Lgs. n. 66/2003 comporta l'assoggettamento al contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario delle ore prestate in eccedenza fino alla soglia massima delle 44 ore settimanali pari al 5%.