L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 307 del 9 dicembre 2025, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale del compenso percepito da un magistrato che è stato designato alle funzioni di presidente di un collegio consultivo tecnico (CCT) da parte di un ente e che ha accettato l'incarico su autorizzazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza.

Nella propria risposta, l’Agenzia ricorda che, nel caso di lavoratore dipendente pubblico, le somme ed i valori percepiti in relazione all'incarico assolto costituiscono:

  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente in base all'articolo 50, comma 1, lett. b), del TUIR, se l'incarico viene svolto in relazione alle funzioni della propria qualifica e in dipendenza del proprio rapporto di lavoro;
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente in applicazione dell'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, se manca la relazione tra espletamento dell'incarico e qualifica di lavoratore dipendente e sussistono tutti i requisiti individuati dalla norma in questione; 
  • in via residuale, redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lett. l), del TUIR, se mancano i presupposti evidenziati (in particolare, come precisato nella citata circolare n. 326 del 1997, se la prestazione non è svolta nel quadro di un rapporto unitario e continuativo con un determinato soggetto, con impiego di mezzi organizzati e in assenza di una retribuzione periodica prestabilita).

Nel caso specifico, il Regolamento dell’Ente elencava in maniera piuttosto ampia le categorie professionali cui le parti dell'appalto potevano attingere per comporre il collegio, al punto da ritenere insussistente la relazione richiesta per ricondurre i compensi del magistrato (nominato presidente) all’articolo 50, comma 1, lett. b), del TUIR. Pertanto, i compensi da quest’ultimo percepiti per l'assunzione dell'incarico di presidente del CCT, dovevano essere ricondotti tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR, trattandosi comunque di «partecipazione a collegi e commissioni», e non qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lett. l), del medesimo TUIR.