Presidente di Commissione e reddito assimilato a quello di lavoro dipendente
A cura della redazione

L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 154 dell’11 giugno 2025, ha precisato che, se non vi è una stretta connessione oggettiva tra l’incarico di Presidente di commissione d’esame e l’attività di ingegnere abitualmente svolta con partita Iva, i compensi percepiti per la partecipazione alla commissione d’esame devono essere ricondotti ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, c. 1, lett. c-bis) del TUIR.
All’Agenzia delle entrate è stato chiesto se i compensi percepiti da un professore universitario per la partecipazione come membro di una commissione d’esame, dovevano essere considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente oppure redditi di lavoro autonomo dato che lo stesso svolge l’attività professionale di ingegnere ed è titolare di partita Iva.
Secondo l’Agenzia delle entrate, è fondamentale stabilire se sussista o meno una connessione tra l’attività di collaborazione e quella di lavoro autonomo esercitata abitualmente e per far questo occorre valutare se, per lo svolgimento dell’attività di collaborazione, siano necessarie conoscenze tecnico-giuridiche direttamente collegate all’attività professionale svolta abitualmente.
Se tale verifica dà esito positivo, i compensi percepiti per lo svolgimento del rapporto di collaborazione sono assoggettati alla disciplina prevista per i redditi di lavoro autonomo, come già precisato con le circolari 67/E del 2001, 105/E del 2001 e con la risoluzione n. 2/E del 2009.
L’Agenzia delle entrate ha escluso che il caso in esame potesse ricadere tra i redditi di lavoor autonomo, dato che la nomina del membro esterno come Presidente della commissione d’esame è stata effettuata non per l’attinenza con l’attività professionale svolta dallo stesso, ma per l’attinenza con l’attività di docente universitario, anche se in quiescenza, in materie scientifiche.
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