Il datore di lavoro che chiede al proprio dipendente di effettuare prestazioni lavorative non rientranti nell'incarico pattuito all'inizio del rapporto di lavoro, è tenuto a corrispondere al lavoratore un compenso aggiuntivo (Cass. 13/06/2008 n.16041).
Ciò trova conferma, spiegano i giudici di legittimità, a maggior ragione se le prestazioni vengono chieste durante il fine settimana, ossia quando il lavoratore in via generale deve riposare.
Non rileva il fatto che il lavoratore abbia la qualifica di quadro con ampia libertà di movimento sia nelle decisioni che nella gestione del tempo da dedicare al lavoro.
Infatti il diritto al compenso aggiuntivo viene meno solo per i dipendenti con la qualifica di dirigente nei cui confronti non gli si applica l'art. 23 del RDL 692/23 secondo cui la normativa sui limiti dell'orario normale di lavoro non si applica al personale direttivo delle aziende. Né trova applicazione l'art. 1 n. 4 della Legge 370/34, che menziona, tra le singole ipotesi di esenzione dal riposo settimanale, il personale preposto alla direzione tecnica od amministrativa di una azienda ed avente diretta responsabilità nell'andamento dei servizi.