Prestazioni Inail, la domanda di liquidazione sospende la prescrizione
A cura della redazione

L’Inail, con la circolare n. 42 del 19 settembre 2013, ha precisato che la domanda amministrativa di liquidazione della prestazione e gli altri atti stragiudiziali di esercizio del diritto hanno efficacia interruttiva della prescrizione del diritto stesso. L’effetto interruttivo si protrae, inoltre, per tutta la durata del procedimento amministrativo e fino alla sua definizione.
Premesso quanto sopra, l’Istituto ha fornito le seguenti istruzioni:
1. il dies a quo della prescrizione coincide con il momento in cui il diritto può essere fatto valere, secondo le disposizioni vigenti;
2. la domanda amministrativa di liquidazione della prestazione presentata entro 3 anni dal suddetto dies a quo, avendo effetto interruttivo della prescrizione, impedisce l'estinzione del diritto;
3. il termine triennale di prescrizione, in questo caso, ricomincia a decorrere dal momento in cui si esauriscono i termini fissati dalla legge per l'espletamento del procedimento amministrativo (pari a 150 giorni e 210 per le revisioni);
4. l'effetto interruttivo della prescrizione del diritto è esteso anche ad eventuali altri atti stragiudiziali di esercizio del diritto, come, ad esempio, la presentazione dell'opposizione o di eventuali solleciti rivolti all'Istituto per la definizione della richiesta di liquidazione delle prestazioni;
5. eventuali atti istruttori dell'Istituto o eventuali provvedimenti negativi emanati dopo la scadenza dei termini previsti per la definizione del procedimento e, dunque, a seguito della formazione del silenzio-rigetto, non producono alcun effetto interruttivo, mentre eventuali provvedimenti di riconoscimento del diritto, sia pure in misura inferiore a quanto richiesto, producono l'interruzione del termine prescrizionale che, anche in questo caso, non è suscettibile di sospensione.
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