In presenza di squilibri finanziari della gestione dei fondi di previdenza complementare negoziali, un accordo collettivo successivo non può incidere negativamente sulle posizione di coloro che hanno già maturato il diritto alla pensione (Cass. 19 aprile 2003, n. 6361).
Per gli iscritti che non hanno ancora maturato i requisiti il contratto collettivo può configurare limiti alle modificazioni, sia nella garanzia dell'art. 2117 cod. civ., sia nel principio di ragionevolezza, sia nella tutela che le stesse fonte convenzionali apprestano alle posizioni soggettive che si costituiscono in una fattispecie a formazione progressiva.