L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 22/10/2008 n.399, rispondendo ad un'istanza di interpello, ha precisato che il riscatto della posizione individuale previdenziale maturata presso un fondo pensione in vigenza di regimi fiscali differenti è soggetto a tassazione variabile.
Infatti, spiega l'Agenzia delle entrate, a seconda del periodo variano sia l'importo da riscattare, sia il montante (inteso come la quota da attribuire ad ogni periodo) sia le conseguenti modalità di prelievo fiscale.
Nel caso oggetto del quesito i montanti sono maturati in vigenza di 3 diversi regimi fiscali: fino al 31 dicembre 2000; dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e infine dal 1° gennaio 2007 e fino alla data di riscatto.
Secondo la Risoluzione 399/2008 la ripartizione dell'imponibile tra i vari montanti andrà imputata prioritariamente e fino ad assorbimento ai primi due, salva la facoltà di scelta da parte del percipiente nell'ambito di tali montanti, mentre l'eventuale eccedenza va imputata al terzo applicando a ciascuno di essi il regime fiscale proprio delle prestazioni definitive.
In particolare il montante maturato fino al 31/12/2000 viene assoggettato a tassazione separata con aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il TFR; così vale anche per il secondo montante se il riscatto è stato esercitato per mobilità (a questa procedura è equiparata anche la richiesta di riscatto per passare dal fondo di previdenza al fondo di solidarietà del settore di attività di appartenenza). Infine il terzo montante, quello maturato dal 1/01/2007 viene assoggettato a una ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 15% ex art. 14, c.4, DLgs 252/2005.