Sono state approvate le bozze dei due decreti interministeriali che attuano le disposizioni contenute nella Legge Finanziaria 2007 sulla previdenza complementare. Il primo dei due decreti regolamenta il Fondo tesoreria. Vengono disciplinati gli obblighi, le modalità di versamento e le prestazioni erogate. In sintesi le novità sono le seguenti: - i soggetti interessati sono tutti i datori di lavoro privati ad eccezione dei datori di lavoro domestico. - il limite occupazionale viene confermato in 49 addetti. Ossia l'obbligo di smobilizzare il TFR e di destinarlo al Fondo tesoreria scatta se l'azienda ha almeno 50 dipendenti. Se l'impresa era già stata costituita al 31/12/2006 il limite occupazione va verificato sulla media dei lavoratori in forza nel 2006. Se invece l'impresa viene costituita quest'anno il limite deve essere verificato sulla media dell'anno solare di inizio attività. La verifica della forza lavoro va effettuata una sola volta con la conseguenza che non è soggetta a ripetizione negli anni successivi. - nel computo degli occupati vi rientrano tutti i lavoratori titolari di un contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia e dall'orario di lavoro. Mentre non si computano i rapporti di lavoro a termine inferiori a 3 mesi, i lavoratori a domicilio, gli impiegati, i quadri e i dirigenti del settore agricolo, i lavoratori per i quali il CCNL prevede la corresponsione periodica del TFR o l'accantonamento dello stesso presso soggetti terzi. Con il secondo decreto invece vengono disciplinate le modalità di espressione delle diverse scelte a disposizione dei lavoratori in merito al conferimento del TFR, e detta la regolamentazione del Fondo pensione residuale dell'INPS. In particolare: - se il lavoratore sceglie la previdenza complementare (indipendentemente dal fatto che l'azienda abbia o meno un numero di addetti superiore a 49): dal 1° luglio 2007 il TFR deve essere versato alla forma previdenziale scelta dal dipendente, compresa la quota riferibile al periodo compreso tra la data di opzione e il 30 giugno 2007. Mentre resta in azienda il TFR maturato dopo il 1° gennaio. - se il lavoratore opta per mantenere in azienda il TFR: è necessario distinguere tra imprese fino a 49 dipendenti e imprese oltre detto limite. Nel primo caso tutto il TFR resta in azienda, mentre se l'azienda ha più di 49 addetti dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del modello con cui manifesta la scelta, deve essere versato al Fondo tesoreria il TFr maturato dal 1° gennaio compresa la rivalutazione relativa ai mesi antecedenti quello di effettivo versamento. - se il lavoratore non manifesta alcuna scelta: tutte le imprese indipendentemente dal fatto che abbiano o meno un numero di addetti superiore a 49 devono versare dal 1° luglio 2007 il TFR alla forma pensionistica individuata dal CCNL o al Fondinps compresa la quota riferibile al primo semestre 2007 compresa la rivalutazione.