Il PREVINDAI, con una nota del 21settembre 2017, ha ricordato che i contributi versati al Fondo sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a euro 5.164,57 (art. 10, comma 1, lett. e-bis del TUIR, come modificato dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 252/2005).

Nel determinare il reddito da lavoro dipendente, il datore di lavoro è tenuto ad operare la deduzione di tali contributi entro detto limite. Anche i contributi volontari rientrano nella previsione di cui sopra: la deduzione può essere operata in sede di dichiarazione dei redditi direttamente dall'interessato.

La prestazione riferita alla quota eccedente il limite di deducibilità sarà esente da tassazione al momento della liquidazione a condizione che venga comunicato al Fondo quanto non dedotto.

La dichiarazione dei contributi non dedotti relativi all'anno 2016 deve essere versata entro il 31 dicembre 2017.

Allo scopo, PREVINDAI suggerisce di fornire la dichiarazione utilizzando l'apposita funzione internet "059: Contr. non dedotti", disponibile nell’area riservata del sito. Tale funzione consentirà di compilare e stampare il modulo 059 che, debitamente sottoscritto, dovrà poi essere inviato esclusivamente via fax ai numeri riportati sullo stesso (il modulo non deve, pertanto, essere inoltrato tramite posta). Con la stessa funzione si potrà, peraltro, verificare se tale adempimento sia stato assolto anche per eventuali altri anni per i quali ricorrano i requisiti.