Il Previndai, con la circolare 23/02/2003 n.23, fornisce gli opportuni chiarimenti in merito alla contribuzione che i dirigenti sono tenuti a versare per l'anno 2003. In particolare: Viene ricordato che la retribuzione imponibile sulla quale vengono calcolati i contributi è data da tutti gli elementi considerati utili per il TFR. Devono invece essere esclusi dall'imponibile i compensi e/o gli indennizzi che siano percepiti per effetto della dislocazione in località estere e, per i nuovi iscritti, anche delle somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva di preavviso. Viene suggerito di effettuare il versamento della contribuzione dovuta tramite bonifico bancario al fine di rispettare il termine di scadenza e conseguentemente permettere al Fondo di avere tempestivamente le risorse finanziarie necessarie per far fronte ai servizi offerti. Vengono inoltre fissati i massimali contributivi, le aliquote e le quote di TFR in vigore dal 1° gennaio 2003. Vecchi iscritti: fino a ? 100.709,10 (3% a carico azienda e 3% a carico dirigente). La quota della retribuzione utile per il calcolo del TFR è pari al 2%. Da ? 100.709,11 a ? 139.443,36 (4% a carico azienda e 4% a carico dirigente). La quota della retribuzione utile per il calcolo del TFR è pari al 2%. Nuovi iscritti (classe 2): fino a ? 85.215,39 (3% a carico azienda e 3% a carico dirigente). La quota della retribuzione utile per il calcolo del TFR è pari alla contribuzione a carico azienda. Nuovi iscritti (classe 3): fino a ? 85.215,39 (3% a carico azienda e 3% a carico dirigente). La quota del TFR è pari al versamento integrale dell'accantonamento. Ricordiamo che, per espressa pattuizione intervenuta tra le Parti, la contribuzione al Previndai (carico impresa + carico dirigente) non può superare il limite di deducibilità fiscale fissato in via generale in L. 10.000.000 (ora euro 5.164,57), elevato, per i dirigenti "vecchi iscritti" e per un quinquennio, fino alla coincidenza con il totale contributivo versato nell'anno 1999, se superiore al predetto limite generale. In caso di versamento a conguaglio o integrazione, relativamente ad un periodo contributivo per il quale è già stato inviato il mod. 050 è indispensabile precisa la circolare trasmettere la relativa dichiarazione per permettere la corretta imputazione, sulla singola posizione dell'iscritto interessato, dell'ulteriore versamento effettuato. Per il versamento integrativo deve essere utilizzato il mod. 051, mentre per effettuare il versamento bancario l'interessato deve utilizzare lo specifico mod. 053. Infine si ricorda che il tasso medio di rivalutazione riconosciuto per l'anno 2002 è apri al 4,9543%.