L'INPS nelle more dell'emanazione del decreto attuativo della legge 243/2004 sulla riforma del sistema previdenziale ha riepilogato i contenuti della legge e del decreto attuativo e ha colto l'occasione per fornire alcune precisazioni (Mess. 1/10/2004 n.30721).
Tra le principali si segnalano le seguenti:
al soggetto optante potrà essere accreditata contribuzione figurativa per periodi di malattia, cassa integrazione, disoccupazione, che si verificano dopo la decorrenza del bonus.
una volta ottenuta la pensione non sarà più possibile esercitare l'opzione.
E' esclusa la facoltà di opzione per i titolari di altro trattamento pensionistico diretto.
La legge 243/2004 ha abrogato il bonus per il posticipo del pensionamento a suo tempo introdotto dalla legge 388/2000.
In ogni caso i lavoratori ancora interessati a questa agevolazione possono esercitare l'opzione fino al 6 ottobre 2004.
I lavoratori che avevano aderito al precedente incentivo che hanno ancora in corso il contratto a tempo determinato di due anni possono esercitare l'opzione di rinuncia all'accredito contributivo ex lege 243/2004 alal scadenza del contratto stesso, purchè non abbiano ancora maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia.
L'esercizio dell'opzione è subordinato al rinnovo del contratto con il datore di lavoro, stante la scadenza del precedente contratto a tempo determinato.
La possibilità di beneficiare del nuovo incentivo per il posticipo del pensionamento è possibile anche per i soggetti che alla scadenza del contratto si rioccupino senza soluzione di continuità con altro datore di lavoro privato.
L'INPS ricorda anche che è stato istituto il callpensioni per fornire assitenza agli interessati attraverso la posta elettronica callpenioni@inps.it.
Infine l'Istituto previdenziale ricorda che sul proprio sito sono disponibili il modello LC1 per la richiesta delal certificaizone del diritto e relativi allegati ed il mod. LC7 per l'esercizio del bonus.